Articolo 1 – OGGETTO E FINALITÀ
Il presente Regolamento generale nasce dall’esigenza di realizzare uno strumento di attuazione dei principi generali espressi dallo Statuto della Associazione e di coordinazione con le norme statutarie, prendendo atto delle evoluzioni manifestatesi nel corso degli anni, e principalmente dell’apertura agli infermieri della Gastroenterologia ormai consolidata, in quanto la complessità e la specificità dell’assistenza da erogare ai pazienti gastroenterologici necessita di una maggiore e sempre più costante formazione continua per gli operatori impegnati.
La denominazione attuale, infatti, nasce dalla fusione delle due originarie denominazioni autonome (“Associazione Nazionale Operatori Tecniche Endoscopiche” – ANOTE e “Associazione Nazionale Infermieri di Gastroenterologia e Associati” – ANIGEA).
Il presente Regolamento ha ad oggetto la disciplina delle categorie di soci e della loro ammissione, nonché il funzionamento degli organi associativi.
Articolo 2 – SOCI E LORO CATEGORIE
I Soci dell’Associazione sono: ordinari, sostenitori e onorari.
a) Ordinari: sono soci ordinari coloro i quali sono in possesso del titolo di infermiere che operano nei centri di Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva, in particolare, e Endoscopia broncologica, urologica, otoiatrica, ortopedica, ginecologica, ecc., nonché gli infermieri della Gastroenterologia, ed altre figure professionali affini;
b) Sostenitori: sono soci sostenitori enti (anche commerciali) o persone fisiche che effettuano contributi, erogazioni o donazioni in favore dell’Associazione e che aderiscono agli scopi dell’Associazione senza partecipare attivamente alla vita della stessa;
c) Onorari: sono enti o persone fisiche che, per particolari meriti, ricevono tale nomina a discrezione del Consiglio Direttivo.
I soci sostenitori ed i soci onorari non concorrono al numero di presenze necessario per la validità dell’Assemblea hanno diritto di voto e né godono dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Articolo 3 – AMMISSIONE
L’ammissione all’Associazione, su richiesta dell’aspirante socio, è deliberata dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio.
Articolo 4 – DOVERI DEI SOCI
Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative.
Articolo 5 – QUOTA SOCIALE
La quota sociale è annuale ed è stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo e non è frazionabile.
I soci ammessi all’Associazione verseranno, all’atto dell’iscrizione, la quota di iscrizione, nonché la quota sociale ordinaria dovuta per l’anno in corso.
Per gli anni successivi, la quota annuale dovrà essere pagata entro il 31 marzo di ogni anno.
I soci non in regola con il pagamento della quota annuale, salvo quanto previsto dal successivo art. 6 in tema di decadenza, non hanno diritto al voto in Assemblea, fino a che il pagamento non verrà regolarizzato.
Articolo 6 – DECADENZA
La qualità di socio si perde per dimissioni volontarie, espulsione o decesso.
Le dimissioni volontarie devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti vigenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti di scorrettezza professionale o scientifica o che comunque provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione.
I soci morosi decadono di diritto qualora la morosità si protragga per almeno tre annualità consecutive.
L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri su proposta del Collegio dei Probiviri sentito l’interessato, ed è comunicata mediante lettera al socio interessato.
Articolo 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato;
- il Collegio dei Probiviri, se nominato;
Articolo 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’ Associazione; essa è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria e straordinaria.
All’Assemblea spettano i seguenti compiti: IN SEDE ORDINARIA:
- approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso;
- eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
- eleggere in via d’urgenza uno o più membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri nel caso in cui il posto sia rimasto vacante in corso di mandato e non vi siano candidati non eletti da cooptare;
- eleggere i sostituti dei membri degli organi collegiali anzidetti, eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
IN SEDE STRAORDINARIA:
- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
L’assemblea è convocata dal Presidente e si riunisce almeno una volta all’anno in seduta ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio.
L’Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci purché in regola con il pagamento delle quote sociali.
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data prevista, a mezzo e-mail o fax o, in mancanza, a mezzo lettera cartacea; l’avviso deve essere comunque pubblicato almeno quindici giorni prima sulla home page del sito web dell’Associazione.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione (da tenersi, quest’ultima, nel giorno solare successivo a quello fissato per la prima convocazione) nonché l’ordine del giorno.
L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nell’ambito del territorio nazionale.
Hanno diritto al voto tutti i soci ordinari (purché in regola con il pagamento delle quote associative).
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente ed in mancanza dal Vice Presidente, il quale nomina un segretario verbalizzante.
In mancanza di entrambi, è l’Assemblea stessa a nominare il Presidente ed il segretario.
Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione del Presidente, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, potranno essere pubblicizzati ai soci con la pubblicazione sulla home page del sito istituzionale dell’Associazione.
Articolo 9 – QUORUM COSTITUTIVO E QUORUM DELIBERATIVO
Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei soci ordinari in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti, in seconda convocazione.
Le deliberazioni dell’assemblea sono validamente adottate con la maggioranza dei presenti in sede ordinaria e con la maggioranza dei due terzi dei presenti in sede straordinaria.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Articolo 10 – CARICHE ELETTIVE
Quando l’assemblea dei Soci è convocata per nominare o rinnovare cariche elettive di sua competenza, i nominativi dei candidati devono essere presentati presso la Segreteria organizzativa entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno precedente la data della prima convocazione.
Nella sola ipotesi in cui le candidature siano inferiori a due (per la nomina o rinnovo di cariche individuali) ovvero siano in numero inferiore al numero complessivo dei componenti (per la nomina o il rinnovo di cariche collegiali), il termine può essere prorogato ad insindacabile giudizio
del consiglio direttivo fino a due ore prima dell’orario previsto per l’inizio dei lavori assembleari in prima convocazione.
In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato con la maggiore anzianità di associazione; in caso di eventuale parità anche di anzianità associativa, risulterà eletto il candidato con la maggiore anzianità anagrafica.
Nel caso in cui, per qualunque ragione, venga meno un componente di un Organo Collegiale in corso di mandato, viene cooptato il primo dei non eletti. In caso di mancanza di candidati non eletti, dovrà essere convocata in via d’urgenza l’assemblea per eleggere il sostituto.
Articolo 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e gestionale dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri e resta in carica 3 anni. Non possono ricoprire la carica di consiglieri i non associati.
Al fine di garantire la continuità del lavoro associativo, il Consiglio Direttivo – entro i 30 giorni precedenti alla scadenza naturale del proprio mandato – sceglie in seno ai propri componenti tre membri che faranno parte di diritto del Consiglio Direttivo per il successivo triennio.
La scelta può ricadere indistintamente su tutti i componenti del Consiglio (ivi compresi, quindi, coloro che rivestono la carica di Presidente, Vicepresidente o Segretario) e deve essere effettuata con il sistema elettivo a maggioranza semplice dei componenti.
Articolo 12 – POTERI
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
- la redazione annuale bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i sei mesi dalla chiusura dell’esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, anche tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la facoltà di istituire il tavolo Tecnico Scientifico e di avvalersi di altri organismi consultivi e/o operativi;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
- la delibera sull’ammissione di nuovi soci;
- la facoltà di istituzione della segreteria organizzativa;
- la facoltà di trasferire la sede legale nell’ambito del territorio nazionale e/o di istituire sedi amministrative;
- ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
Il Consiglio Direttivo si riunisce – anche fuori della sede sociale – tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri, e comunque una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e a quello preventivo.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
I Consiglieri non possono farsi rappresentare.
Il Consiglio Direttivo è convocato per la prima volta dal consigliere anziano (intendendosi per tale l’anzianità di associazione) entro quindici giorni dalla data di elezione in assemblea; quale primo atto, elegge nel suo seno, a maggioranza semplice:
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario.
Articolo 13 – PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta l’Associazione nei rapporti coi terzi ed in giudizio.
Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile; in ogni caso, al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
Il Presidente dura in carica 3 anni ed è sempre rieleggibile quale componente del Consiglio Direttivo; tuttavia la carica di Presidente non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.
Articolo 14 – VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente rappresenta il Presidente in caso di assenza e ne assume i poteri e le responsabilità.
Articolo 15 – SEGRETARIO
Il Segretario ha le funzioni di:
- tesoriere;
- sovrintendere alle attività dell’Associazione;
- firmare l’ordinaria corrispondenza sociale riguardante gli atti di gestione dell’Associazione;
Articolo 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
L’Assemblea dei soci può eleggere 3 (tre) soci che rimarranno in carica un triennio con il compito di esaminate la correttezza delle operazioni contabili e dei bilanci dell’Associazione.
Il Collegio è garante nei confronti dell’Associazione oltreché all’esterno, del rispetto della normativa vigente in Italia.
Il Collegio deve assistere alle assemblee dei soci quando vi siano da discutere argomenti che abbiano ad oggetto questioni attinenti ai compiti di controllo ad essi spettanti.
Articolo 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L’Assemblea dei soci, qualora ne ravvisi la necessità, elegge 3 (tre) soci che rimarranno in carica un triennio con il compito di esaminare collegialmente il comportamento di soci che risulti non consono alle finalità e allo spirito dell’Associazione, nonché a dirimere secondo equità le controversie tra gli associati e tra essi e l’Associazione.
I probiviri riferiscono di norma per scritto al Consiglio Direttivo.
I probiviri sono inoltre i garanti del rispetto delle regole generali dell’Associazione.
Articolo 18 – COMPENSI
Ai componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri, al Presidente ed, in via generale, a tutti gli associati che ricoprono cariche elettive, non spetta alcun compenso, ma solo il rimborso per le eventuali spese sostenute e documentate.
Articolo 19 – NORME TRANSITORIE E FINALI
Il presente Regolamento annulla e sostituisce quello previgente.
Esso entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell’Assemblea dei soci e resterà pubblicato sul sito istituzionale dell’Associazione.
Tutti gli organi associativi attualmente vigenti restano in carica fino alla loro rispettiva scadenza naturale.
Per i rinnovi delle cariche, successivi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si osserveranno invece le norme in esso contenute.
Il presente Regolamento è stato approvato dall’Assemblea degli Associati in Napoli il 27 maggio 2017.